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SICUREZZA: NUOVA PROROGA PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI

 

Il Consiglio dei Ministri del 18 dicembre scorso ha inserito nel decreto “milleproroghe” il rinvio delle misure sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. Il rinvio era già stato concesso al 1° gennaio 2009 dal D.Lgs. 81/08.

Il D.L. milleproroghe fa slittare al 16 maggio 2009 alcune disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro: si tratta della valutazione dei rischi da stress lavoro-correlato, della comunicazione all’Inail degli infortuni che comportano assenza dal lavoro superiore ad un giorno e del divieto delle visite preassuntive. È invece in vigore dal 1° gennaio 2009 l’obbligo per i datori di lavoro di predisporre il Documento Unico di Valutazione dei Rischi (DUVR), previsto dall'art. 28 del Dlgs 81/2008.

Ultime correzioni prima della pubblicazione

Riveduto e corretto dai tecnici degli uffici legislativi, fino alla vigilia della pubblicazione, il decreto “milleproroghe” ha previsto in rinvio mirato delle misure sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, modificando anche in alcuni aspetti secondari il testo del Consiglio dei Ministri del 18 dicembre scorso.

Le proroghe

Il Decreto Legge 207/2008 (G.U. n. 304 del 31/12/2008) prevede all’articolo 32 la proroga al 16 maggio 2009 dell’entrata in vigore delle seguenti norme del D.Lgs. 81/2008:

Ø la valutazione dei rischi da lavoro, prevista dall’art. 306, co. 2 del D.Lgs. 81/2008, con riferimento alla disposizioni previste dall’art. 28 inerenti la “data certa” del documento e al contenuto della relativa relazione sulla valutazione dello stress da lavoro correlato;

Ø la comunicazione degli infortuni sul lavoro di durata inferiore a un giorno all’Inail o Ipsema (termine già previsto dall’art. 18, co. 1 let. r) del D.Lgs. 81/2008 e già prorogato al 1° gennaio 2009);

Ø la sorveglianza sanitaria in fase preassuntiva prevista dall’art. 41, co. 3 1 let. a) del D.Lgs. 81/2008 con divieto di visite preassuntive.

Rispetto alla versione originaria del decreto approvato dal Consiglio dei Ministri, il D.L. 207/2008 non contiene più la proroga al 30 giugno, inizialmente prevista.

Mancata proroga

Non è stato invece confermato il rinvio al 30 giugno 2009 – annunciato nei giorni precedenti alla pubblicazione del milleproroghe – dell’obbligo per i datori di lavoro di predisporre entro il 1° gennaio 2009 il “documento unico di valutazione dei rischi” (DUVR) e il “documento unico di valutazione dei rischi da interferenze” (DUVRI) nelle lavorazioni da parte delle aziende che abbiano già in corso un contratto di appalto al 25 agosto 2007, con esplicita indicazione dei costi della sicurezza. L’omessa indicazione dei costi della sicurezza in questi contratti è sanzionata dalla nullità prevista dall’art. 1418 co. 1 del codice civile, per contrarietà a norme imperative.

È inoltre in vigore dal 1° gennaio 2009 l’obbligo della valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza e quelli connessi alle differenze di genere, all’età e alla provenienza da altri Paesi.

Documenti già redatti

Quanto ai documenti di valutazione dei rischi esistenti ed elaborati, nulla si dice; pertanto i documenti esistenti alla data di entrata in vigore del D.Lgs. 81/2008 conservano la loro validità e non devono essere cambiati se le situazioni in essi rappresentate non sono mutate.

La valutazione dei rischi

Il testo unico sulla sicurezza del lavoro (decreto legislativo 81 del 2008) prevede che il datore di lavoro deve procedere alla valutazione di tutti i rischi aziendali e deve adottare i relativi documenti. Nell’ambito della valutazione dei rischi si dovrà tenere conto della scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei prodotti impiegati, della sistemazione dei luoghi di lavoro, di tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, compresi quelli riguardanti i gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui quelli collegati allo stress e quelli riguardanti le lavoratrici madri.

Soggetti obbligati

Il nuovo testo normativo amplia la platea delle aziende obbligate ad effettuare ed attuare le misure minime di sicurezza, ed estende la definizione di lavoratore a qualunque persona che svolge un’attività lavorativa in azienda, indipendentemente dalla tipologia contrattuale. Per semplicità è possibile affermare che è obbligata alla valutazione dei rischi qualsiasi azienda, anche se non impiega dipendenti, in quanto l’obbligo sussiste ugualmente per i soci che prestano attività lavorativa, essendo equiparati ai dipendenti. Unica esclusione è per l’impresa individuale senza collaboratori e senza dipendenti.

Sono soggetti alle nuove disposizioni i titolari di aziende nel cui ambito operano:

-         soci lavoratori;

-         lavoratori dipendenti;

-         lavoratori occasionali o assimilati ai lavoratori dipendenti (co.co.co e co.co.pro);

-         tirocinanti, praticanti, volontari, allievi o partecipanti a corsi di formazione;

-         associati in partecipazione.

Adempimenti e obblighi

I responsabili della sicurezza sono tenuti ad attuare tutte le misure organizzative e di tutela in materia di salute e sicurezza, in particolare:

a) designare il responsabile del servizio prevenzione e protezione  (R.S.P.P.);

b) designare preventivamente i lavoratori incaricati di attuare le misure di prevenzione incendi e primo soccorso;

c) valutare tutti i rischi ed elaborare il documento di valutazione dei rischi;

d) programmare la prevenzione e adottare le misure di controllo delle situazioni di rischio;

e) eliminare e/o ridurre i rischi e l’uso di sostanze pericolose;

f) organizzare il lavoro in base ai principi ergonomici;

g) nominare il medico competente e vigilare affinché i lavoratori siano sottoposti alla sorveglianza sanitaria;

h) fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale (D.P.I.);

i) informare, formare ed addestrare i lavoratori;

l) convocare la riunione periodica nelle aziende con più di 15 lavoratori.

Autocertificazione sulla valutazione dei rischi

Il comma 5 dell’art. 29 del decreto legislativo 81/08, in vigore dal 15 maggio 2008, stabilisce che il datore di lavoro che occupa fino a 10 lavoratori può effettuare la valutazione dei rischi sulla base delle procedure standardizzate che saranno elaborate dalla Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro entro il 31 dicembre 2010. In attesa delle procedure, le piccole aziende potranno evitare l’elaborazione del documento emettendo un’autocertificazione. Affinché il datore possa svolgere i compiti del servizio di prevenzione e protezione, il pronto soccorso, la prevenzione di incendi e l’evacuazione dovrà frequentare corsi di formazione di durata non inferiore a 16 ore e non superiore a 48, a seconda della natura dei rischi dell’attività. Fino all’emanazione dell’accordo in sede di Conferenza Stato Regioni, saranno validi i corsi che i datori di lavoro hanno frequentato tra quelli organizzati ai sensi dell’art. 3 Dm 16 gennaio 1997.

Le sanzioni

La mancata valutazione dei rischi o la sua non conformità alle prescrizioni, soprattutto nelle aziende che operano nei settori più a rischio, può portare all’arresto da 6 mesi a 12 mesi o l’ammenda da 5mila a 15mila euro.

 

 

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Studio Ansaldi srl – corso piave 4, Alba (CN)

 

16/01/2009